Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica

00198 Roma - via Panama 62 - tel. 068559151-3337909556  -  fax 06/8415576

e-mail: confetra@confetra.com - http://www.confetra.com

 

 

Roma, 8 marzo 2017

 

Circolare n. 53/2017

 

Oggetto: Lavoro – Ambiente - MilleprorogheD.L. 30.12.2016, n. 244 come convertito dalla legge 27.2.2017, n. 19 su S.O. alla G.U. n. 49 del 28.2.2017.

 

Si segnalano le principali disposizioni in materia di lavoro e ambiente previste dal decreto milleproroghe così come convertito dalla legge n. 19/2017.

 

Collocamento disabili (art. 3, comma 3-ter) – E’ stato posticipato all’1 gennaio 2018 (in precedenza 1 gennaio 2017) l’obbligo per i datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti di assumere un lavoratore disabile in automatico, cioè al raggiungimento della soglia dei 15 dipendenti (d.lgvo n. 151/2015); pertanto fino a tale data continuerà ad applicarsi la disciplina previgente in base alla quale l’obbligo di assumere un lavoratore disabile dovrà essere adempiuto entro un anno dal momento in cui viene assunto il sedicesimo dipendente.

 

Libro Unico del Lavoro (art. 3, comma 3-quater) – E’ stato prorogato all’1 gennaio 2018 (in precedenza 1 gennaio 2017) l’obbligo di tenuta del Libro Unico del Lavoro presso il Ministero del Lavoro in modalità telematica; pertanto fino a tale data lo stesso continuerà ad essere tenuto presso l’azienda. Si rammenta che in base alla legge n. 112/2008 nel Libro Unico vanno annotati in particolare i dati anagrafici, retributivi e di presenza di ciascun lavoratore.

 

Denuncia di infortunio (art. 3, comma 3-bis) – E’ stato posticipato al 12 ottobre 2017 (in precedenza 12 aprile 2017) l’obbligo per le aziende di comunicare all’INAIL a fini statistici gli infortuni che comportano l’assenza dal lavoro anche di un solo giorno; pertanto fino a tale data l’obbligo della comunicazione in questione continuerà a riferirsi alle sole assenze di almeno 3 giorni (d.lgvo n. 81/2008).

 

Collaboratori (art. 3, comma 3-octies) – E’ stato prorogato fino al 30 giugno 2017 (in precedenza 31 dicembre 2016), nel limite delle risorse disponibili pari a 19,2 milioni di euro, l’indennità di disoccupazione mensile di cui al d.lgvo n. 22/2015 a favore dei collaboratori coordinati e continuativi (cosiddetta DIS-COLL) in caso di disoccupazione verificatasi dall’1 gennaio al 30 giugno 2017.

 

Sistri (art. 12, comma 1) – E’ stata confermata la proroga dell’applicazione delle sanzioni per il mancato utilizzo del SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) fino alla data di subentro nella gestione del servizio del nuovo concessionario, e comunque non oltre l’1 gennaio 2018 (in precedenza 1 gennaio 2017). Fino a quel momento pertanto, continuando ad applicarsi il cosiddetto sistema del doppio binario basato sulla convivenza degli adempimenti telematici propri del SISTRI con quelli cartacei del vecchio regime (registri di carico e scarico, formulari di trasporto e MUD-Modello Unico Dichiarazione Ambientale), si applicheranno le sole sanzioni relative a questi ultimi adempimenti. Si rammenta inoltre che le sanzioni relative alla mancata iscrizione al SISTRI o al mancato versamento dei contributi annuali trovano applicazione già dal 2015 seppure in misura ridotta del 50%; anche di tale riduzione è stata confermata la proroga negli stessi termini di cui sopra.

 

 

Fabio Marrocco

Codirettore

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. 21/2017, 3/2017, 22/2016 e 176/2015

 

Allegato uno

 

Lc/lc

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

 

 

 

 

 

S.O. alla G.U. n. 49 del 28.2.2017

LEGGE 27 febbraio 2017, n. 19

Conversione  in  legge,  con  modificazioni,  del  decreto-legge   30
dicembre 2016, n. 244, recante  proroga  e  definizione  di  termini.
Proroga  del  termine  per  l'esercizio   di   deleghe   legislative.

 

Testo del  decreto-legge  30  dicembre  2016,  n. 244, coordinato con
la legge di conversione 27 febbraio 2017, n. 19.

 

                          *****OMISSIS*****

 

                             Art. 3 
               Proroga di termini in materia di lavoro 
                         e politiche sociali 
                          *****OMISSIS*****
 
   3-bis. All'articolo 18, comma 1-bis, del decreto  legislativo  9
aprile 2008, n. 81, le parole: «termine di sei mesi» sono  sostituite
dalle seguenti: «termine di dodici mesi». 
  3-ter. All'articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.
151,  la  parola:  «2017»,  ovunque  ricorre,  e'  sostituita   dalla
seguente: «2018». 
  3-quater. All'articolo 15, comma  1,  del  decreto  legislativo  14
settembre 2015,  n.  151,  la  parola:  «2017»  e'  sostituita  dalla

seguente: «2018».

                         *****OMISSIS*****

 

3-octies. Ai fini della prosecuzione della sperimentazione relativa
al  riconoscimento  della  indennita'   di   disoccupazione   mensile
denominata DIS-COLL, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 4
marzo 2015, n. 22, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma  310,
della legge 28 dicembre 2015, n.  208,  sono  prorogate  fino  al  30
giugno 2017, in relazione agli eventi di disoccupazione  verificatisi
a decorrere dal 1°gennaio 2017 e sino al 30 giugno 2017,  nel  limite
di 19,2 milioni di euro per l'anno 2017. Al relativo  onere,  pari  a
19,2  milioni  di  euro  per  l'anno  2017,  si   provvede   mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 43, comma 6, del decreto legislativo 14 settembre  2015,
n. 148. 
                          *****OMISSIS*****

 

                             Art. 12 
       Proroga di termini in materia di ambiente e agricoltura 
   1. All'articolo 11  del  decreto-legge  31  agosto  2013,  n.  101
convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 3-bis, primo periodo, le parole: «Fino al  31  dicembre
2016» sono sostituite con le seguenti: «Fino alla data  del  subentro
nella gestione del servizio da parte del  concessionario  individuato
con le procedure di cui al comma 9-bis, e comunque non  oltre  il  31
dicembre 2017,» e l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente:  «Fino
alla data del subentro nella  gestione  del  servizio  da  parte  del
concessionario individuato con le procedure di cui al comma 9-bis,  e
comunque  non  oltre  il  31  dicembre  2017,  le  sanzioni  di   cui
all'articolo 260-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo  3  aprile
2006, n. 152, sono ridotte del 50 per cento.»; 
  b) al comma 9-bis, sostituire, ovunque ricorrenti, le  parole:  «al
31 dicembre 2016» con le seguenti:  «alla  data  del  subentro  nella
gestione del servizio da parte del concessionario individuato con  le
procedure di cui al presente  comma,  e  comunque  non  oltre  il  31
dicembre 2017»; alla fine del quarto periodo,  dopo  le  parole:  «10
milioni di euro per l'anno 2016» aggiungere le seguenti: «nonche' nel
limite massimo di 10  milioni  di  euro,  in  ragione  dell'effettivo
espletamento del servizio  svolto  nel  corso  dell'anno  2017.»;  al
quinto periodo, sopprimere le parole: «, entro il 31 marzo 2016,». 
                         *****OMISSIS*****

 

FINE TESTO