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Roma, 8 marzo 2017
Circolare n. 53/2017
Oggetto: Lavoro – Ambiente - Milleproroghe – D.L. 30.12.2016, n. 244 come
convertito dalla legge 27.2.2017, n. 19 su S.O. alla
G.U. n. 49 del 28.2.2017.
Si
segnalano le principali disposizioni in materia di lavoro e ambiente previste dal
decreto milleproroghe così come convertito dalla legge n. 19/2017.
Collocamento disabili (art. 3, comma 3-ter) – E’ stato posticipato
all’1 gennaio 2018 (in precedenza 1
gennaio 2017) l’obbligo per i datori di lavoro che occupano da 15 a 35
dipendenti di assumere un lavoratore disabile in automatico, cioè al
raggiungimento della soglia dei 15 dipendenti (d.lgvo
n. 151/2015); pertanto fino a tale data continuerà ad applicarsi la disciplina
previgente in base alla quale l’obbligo di assumere un lavoratore disabile
dovrà essere adempiuto entro un anno dal momento in cui viene assunto il
sedicesimo dipendente.
Libro
Unico del Lavoro (art. 3, comma
3-quater)
– E’ stato prorogato all’1 gennaio 2018
(in precedenza 1 gennaio 2017) l’obbligo di tenuta del Libro Unico del Lavoro presso il Ministero del Lavoro in modalità
telematica; pertanto fino a tale data lo stesso continuerà ad essere tenuto
presso l’azienda. Si rammenta che in base alla legge n. 112/2008 nel Libro
Unico vanno annotati in particolare i dati anagrafici, retributivi e di
presenza di ciascun lavoratore.
Denuncia di infortunio (art. 3, comma 3-bis) – E’ stato
posticipato al 12 ottobre 2017 (in
precedenza 12 aprile 2017) l’obbligo per le aziende di comunicare all’INAIL a
fini statistici gli infortuni che comportano l’assenza dal lavoro anche di un solo
giorno; pertanto fino a tale data l’obbligo della comunicazione in questione
continuerà a riferirsi alle sole assenze di almeno 3 giorni (d.lgvo n. 81/2008).
Collaboratori (art. 3, comma 3-octies) – E’ stato prorogato
fino al 30 giugno 2017 (in
precedenza 31 dicembre 2016), nel limite delle risorse disponibili pari a 19,2
milioni di euro, l’indennità di disoccupazione mensile di cui al d.lgvo n. 22/2015 a favore dei collaboratori coordinati e
continuativi (cosiddetta DIS-COLL) in caso di disoccupazione verificatasi
dall’1 gennaio al 30 giugno 2017.
Sistri (art. 12, comma 1) – E’ stata confermata
la proroga dell’applicazione delle sanzioni per il mancato utilizzo del SISTRI
(Sistema di controllo della tracciabilità
dei rifiuti) fino alla data di subentro nella gestione del servizio del nuovo
concessionario, e comunque non oltre l’1
gennaio 2018 (in precedenza
1 gennaio 2017). Fino a quel momento pertanto, continuando ad applicarsi il
cosiddetto sistema del doppio binario basato
sulla convivenza degli adempimenti telematici propri del SISTRI con quelli
cartacei del vecchio regime (registri di carico e scarico, formulari di
trasporto e MUD-Modello
Unico Dichiarazione Ambientale), si applicheranno le sole sanzioni relative
a questi ultimi adempimenti. Si rammenta inoltre che le sanzioni relative alla
mancata iscrizione al SISTRI o al mancato versamento dei contributi annuali
trovano applicazione già dal 2015 seppure in misura ridotta del 50%; anche di
tale riduzione è stata confermata la proroga
negli stessi termini di cui sopra.
Fabio Marrocco Codirettore |
Per riferimenti confronta circ.ri
conf.li nn. 21/2017, 3/2017, 22/2016 e 176/2015
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Allegato uno |
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Lc/lc |
© CONFETRA – La riproduzione totale
o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla
Confetra. |
S.O. alla G.U. n.
49 del 28.2.2017
LEGGE 27 febbraio 2017, n. 19
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30
dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini.
Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative.
Testo del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, coordinato con
la legge di conversione 27 febbraio 2017, n. 19.
*****OMISSIS*****
Art. 3
Proroga di termini in materia di lavoro
e politiche sociali
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3-bis. All'articolo 18, comma 1-bis, del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81, le parole: «termine di sei mesi» sono sostituite
dalle seguenti: «termine di dodici mesi».
3-ter. All'articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.
151, la parola: «2017», ovunque ricorre, e' sostituita dalla
seguente: «2018».
3-quater. All'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 151, la parola: «2017» e' sostituita dalla
seguente: «2018».
*****OMISSIS*****
3-octies. Ai fini della prosecuzione della sperimentazione relativa
al riconoscimento della indennita' di disoccupazione mensile
denominata DIS-COLL, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 4
marzo 2015, n. 22, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 310,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono prorogate fino al 30
giugno 2017, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi
a decorrere dal 1°gennaio 2017 e sino al 30 giugno 2017, nel limite
di 19,2 milioni di euro per l'anno 2017. Al relativo onere, pari a
19,2 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 43, comma 6, del decreto legislativo 14 settembre 2015,
n. 148.
*****OMISSIS*****
Art. 12
Proroga di termini in materia di ambiente e agricoltura
1. All'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101
convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-bis, primo periodo, le parole: «Fino al 31 dicembre
2016» sono sostituite con le seguenti: «Fino alla data del subentro
nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato
con le procedure di cui al comma 9-bis, e comunque non oltre il 31
dicembre 2017,» e l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Fino
alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del
concessionario individuato con le procedure di cui al comma 9-bis, e
comunque non oltre il 31 dicembre 2017, le sanzioni di cui
all'articolo 260-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, sono ridotte del 50 per cento.»;
b) al comma 9-bis, sostituire, ovunque ricorrenti, le parole: «al
31 dicembre 2016» con le seguenti: «alla data del subentro nella
gestione del servizio da parte del concessionario individuato con le
procedure di cui al presente comma, e comunque non oltre il 31
dicembre 2017»; alla fine del quarto periodo, dopo le parole: «10
milioni di euro per l'anno 2016» aggiungere le seguenti: «nonche' nel
limite massimo di 10 milioni di euro, in ragione dell'effettivo
espletamento del servizio svolto nel corso dell'anno 2017.»; al
quinto periodo, sopprimere le parole: «, entro il 31 marzo 2016,».
*****OMISSIS*****
FINE TESTO